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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 14/02/2005
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Fiom Cgil, Fim Cisl/Finmeccanica e Breda Menarinibus
APERTURA DI UNA PROCEDURA DI MOBILITÀ IN VIOLAZIONE DI UN IMPEGNO ASSUNTO CON IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E RECEPITO DA UN ACCORDO COLLETTIVO CHE GARANTIVA LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA


Nel luglio 2004, nell’ambito di un complesso processo di privatizzazione, il 100% delle azioni dell’Ente Nazionale Tabacchi (ETI) veniva trasferito con contratto di compravendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla British American Tobacco Italia S.p.A. (BAT Italia S.p.A.).
Con il contratto di vendita - concluso per la non modesta somma di euro 2.325.000.000,00 - la società acquirente assumeva degli impegni vincolanti (per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo) in base ai quali si obbligava, tra l’altro, ad assicurare la conservazione dell’oggetto sociale e dell’attività produttiva di ETI, a non procedere a licenziamenti collettivi e a garantire altresì la continuità produttiva. Successivamente e precisamente nel gennaio 2004, le organizzazioni sindacali FLAI –CGIL, FP-CGIL, FAI – CISL, e UILA –UIL e BAT Italia sottoscrivevano un accordo collettivo nel quale la società richiamava e confermava la piena validità di tutti gli impegni assunti con il contratto di vendita.
Nell’ottobre 2004 l’azienda apriva una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991 al fine di procedere alla chiusura dell’unità produttiva di Bologna e conseguentemente risolvere il rapporto di lavoro con i 141 lavoratori ivi addetti. La determinazione aziendale veniva motivata in ragione della cessazione del contratto di produzione per conto di Philip Morris, società concorrente della convenuta a livello internazionale che, sino all’acquisizione di ETI da parte di BAT, aveva commissionato parte della propria produzione allo stabilimento di Bologna. In data 23 novembre 2004 la FLAI –CGIL depositava ricorso ai sensi dell’art. 28 deducendo l’antisindacalità della condotta della società per la violazione degli impegni assunti con il contratto di vendita, richiamati e recepiti con l’intesa sindacale del gennaio 2004. Nelle more del giudizio interveniva un accordo separato, non sottoscritto dalla organizzazione sindacale ricorrente, con cui le parti, pur subordinando la validità dell’accordo all’assenso del Governo, prevedevano un periodo di 12 mesi di CIGS a zero ore per cessazione di attività per tutto l’anno 2005.
Con decreto del 14 febbraio 2005, il Giudice, pur censurando la condotta aziendale, respingeva il ricorso sulla base di un unico elemento ovvero la carenza, nella condotta dell’azienda, dell’elemento soggettivo cioè dell’intento specifico da parte della BAT di ledere gli interessi del sindacato. Il Magistrato, infatti, riteneva che la cessazione dell’attività «in fase di attuazione» presso lo stabilimento di Bologna integrasse una violazione, quanto meno colposa, degli obblighi assunti che non poteva ritenersi giustificabile da presunte circostanze eccezionali sopravvenute (a) per la prevedibilità del recesso di Philip Morris sia perché le condizioni che lo avevano determinato erano già esistenti e conosciute «al momento della firma del contratto di acquisizione» sia perché comunque una persona di media diligenza sarebbe stato in grado di prevederlo; (b) per il lasso di tempo molto breve (meno di un anno) intercorso tra l’acquisizione di ETI e la decisione di chiudere lo stabilimento. Infine, il decreto giudicava irrilevanti, sul piano della violazione degli impegni, gli accordi separati sottoscritti dalle altre sigle sindacali in quanto non coinvolgevano tutti i firmatari delle intese violate. In base alle considerazioni sopra esposte, il Magistrato affermava che la condotta della società non poteva essere stata motivata (e quindi giustificata) da un presunto e inesistente mutamento delle condizioni di mercato e che «con ogni probabilità nasce da una errata valutazione della situazione al momento dell’acquisizione di ETI , o da una scelta successiva inerente la strategia globale su scala mondiale, circa la localizzazione delle produzioni».
Ciò premesso, il Giudice, conformandosi a quell’orientamento della Suprema Corte che richiede, nel caso di inadempimento di obblighi derivanti da accordi collettivi, la presenza dell’elemento soggettivo, rigettava il ricorso ritenendo che, dalla sommaria istruttoria documentale svolta, tale elemento non fosse emerso.